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Fattura Elettronica omessa o tardiva: le Sanzioni

sanzioni: martelletto del giudice in legno lucido su sfondo bianco
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Con l’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione Elettronica dal 1 gennaio 2019, sono state stabilite anche le sanzioni per chi ne omette l’emissione o la trasmissione o la rilascia dopo i termini stabiliti dalla Legge.

Per quanto riguarda l’inadempimento della nuova normativa, si può fare una distinzione delle conseguenze a cui va incontro il responsabile, fra violazioni formali e violazioni sostanziali secondo quanto stabilito dalla circolare del Dipartimento delle Finanze n. 180 del 10 luglio 1998:

  • Le prime vengono definite così perché non compromettono le azioni di controllo fiscale  in quanto non vengono inficiate la determinazione della base imponibile o il versamento dell’imposta e dell’IVA
  • Le seconde invece danneggiano l’Erario a causa di un cambiamento dei termini o dell’entità dell’imposta da pagare

Ecco dunque un riepilogo della regolamentazione stabilita dal D.L. 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019, e quali sono le sanzioni previste.

mano tesa che regge monete impilate con sopra un altro mano che aggiunge monete sopra un tavolo con altre monete poggiate

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Cosa succede se non si emette la Fattura Elettronica

Si ricorda che l’emissione della Fattura in modalità cartacea non è più ritenuta valida. Nello specifico, l’art. 1 comma 6 del D.Lgs. 127/2015 prevede che quando la fattura viene emessa con modalità diverse da quella elettronica, il documento viene considerato come non emesso e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 471/1997 che per le operazioni imponibili vanno dal 90% al 180% con un minimo di € 250,00.

Se invece la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo (in caso di operazioni non imponibili o esenti dunque), la sanzione è ridotta e prevede un importo tra il 5% e il 10% del corrispettivo dovuto, che va da un minimo di € 250,00 ad un massimo di  € 2.000.

Anche nel caso in cui la fattura elettronica sia stata compilata erroneamente e venga dunque scartata dal SDI per mancato superamento della fase di controllo, la fattura si considererà non emessa. Il soggetto trasmittente riceverà una avviso di scarto entro 5 giorni e sarà necessario procedere con un nuovo invio della fattura corretta.

uomo con in mano una penna con sotto un foglio con dei bilanci finanziari e vicino una calcolatrice

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Le proroghe previste per l’eliminazione o la riduzione delle sanzioni

Il D.L. 119 del 23 ottobre 2018 ha previsto delle proroghe per l’entrata in vigore definitiva ed incontestabile della normativa per il primo semestre del 2019. Questo per agevolare gli operatori economici e dar loro tempo di adeguarsi alla nuova normativa; in particolare:

  • Fino al 30 giugno 2019:
    •  non vengono applicate le sanzioni  al contribuente qualora egli emetta la fattura elettronica oltre il termine stabilito dalla legge (entro 15 giorni per i contribuenti mensili, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali) ma, comunque entro il termine per l’effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo di riferimento (mensile o trimestrale);
    • è prevista invece una sanzione ridotta al solo 20% di quella effettiva (quindi con uno sconto dell’80%), quando la fattura viene emessa tardivamente e va ad inficiare sul calcolo della liquidazione periodica del mese o trimestre successivo a quello di competenza;
  • Dal 1° luglio 2019 i termini di emissione e successiva trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio saranno pari a 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione con l’obbligo di specificare nel documento la data in cui è stata effettuata l’operazione, se diversa dalla data di emissione.

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Se il cessionario/committente sbaglia a detrarre l’imposta 

Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche ai casi in cui il cessionario/committente abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura, ovvero non abbia proceduto alla sua regolarizzazione tramite la detrazione dell’imposta. Non verranno infatti applicate sanzioni se il soggetto provvederà a rimediare all’omissione entro i termini della propria liquidazione IVA periodica. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine della liquidazione IVA periodica, sarà soggetto ad una sanzione del 20%.

In quest’ultimo caso il cessionario/committente, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, trasmettere un’autofattura al Sistema di Interscambio utilizzando il codice TD20 da indicare nel campo “Tipo Documento”, evitando quindi di presentare l’autofattura direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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